Giurisprudenza su Bitcoin e valori crittografici
Decisioni selezionate dei tribunali tedeschi in materia di valori crittografici, verificate sulla fonte primaria – con un'analisi del loro significato per la successione patrimoniale, la custodia e la redazione contrattuale. La raccolta viene costantemente aggiornata.
Aggiornato al 19 ottobre 2026 · Prof. Dr. Frank Martin, notaio a Limburg an der Lahn
Diritto tributario
BFH, sentenza del 14.02.2023 – IX R 3/22: I profitti da criptovalute sono soggetti a imposta
La Corte tributaria federale (Bundesfinanzhof) ha stabilito che le valute virtuali (Currency Token come Bitcoin, Ether, Monero) costituiscono beni patrimoniali e che i profitti derivanti dalla loro cessione entro il termine annuale sono soggetti all'imposta sul reddito come operazioni di cessione privata (§ 23 comma 1 frase 1 n. 2 EStG). Non sussiste un deficit strutturale di attuazione che impedisca l'imposizione. Un Currency Token si considera acquistato anche mediante scambio con altre criptovalute; non è necessario un ritorno in euro per la soggezione a imposta.
Rilevanza per la prassi: Ogni trasferimento a titolo oneroso – anche lo scambio cripto-cripto e l'utilizzo come mezzo di pagamento – può costituire un'operazione di cessione soggetta a imposta. In caso di donazione e successione, invece, i dati di acquisto vengono mantenuti (§ 23 comma 1 frase 3 EStG) – un elemento centrale nella pianificazione successoria.
Fonte: bundesfinanzhof.de
Circolare del BMF del 06.03.2025: Questioni specifiche sul trattamento fiscale dei valori crittografici
L'amministrazione finanziaria ha aggiornato in modo completo la propria posizione amministrativa sui valori crittografici: trattamento di acquisto e cessione, operazioni di scambio, staking, lending, airdrop e hard fork, nonché obblighi di collaborazione e documentazione dei contribuenti. La circolare sostituisce quella precedente del 2022 ed è vincolante per gli uffici finanziari.
Rilevanza per la prassi: Chi trasferisce valori crittografici – sia tramite donazione, vendita o apporto in una società – dovrebbe soddisfare fin dall'inizio i requisiti di documentazione (momenti di acquisto, corsi, storico delle transazioni). Gli atti notarili offrono a tal fine un contributo solido.
Fonte: bundesfinanzministerium.de
Corte di giustizia UE, sentenza del 22.10.2015 – C-264/14 (Skatteverket/Hedqvist): il cambio di bitcoin in valute convenzionali è esente da IVA
Un imprenditore svedese intendeva acquistare e vendere professionalmente bitcoin contro corone, e viceversa, tramite un proprio sito Internet; il suo unico guadagno doveva derivare dal differenziale tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita, senza commissioni separate. Il Supremo tribunale amministrativo svedese ha chiesto alla Corte se tali operazioni siano soggette a IVA. La Quinta Sezione ha deciso in due passaggi. In primo luogo: il cambio è una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA – il differenziale costituisce il corrispettivo, anche se non è fatturato come commissione. In secondo luogo: tale prestazione è esente ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva. La disposizione esenta le operazioni relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio. La Corte l'ha interpretata alla luce della sua finalità: le esenzioni per le operazioni finanziarie mirano a evitare le difficoltà di determinazione della base imponibile; escludere il bitcoin solo perché non ha corso legale priverebbe l'esenzione di effetto proprio là dove tali difficoltà si presentano. È quindi determinante che le parti accettino il bitcoin unicamente come mezzo di pagamento alternativo e che le unità non servano ad altro scopo. Le due esenzioni contigue non trovano invece applicazione: né la lettera d) (pagamenti e bonifici), né la lettera f), poiché il bitcoin non è un titolo che attribuisce un diritto di proprietà su una persona giuridica.
Rilevanza per la prassi: La decisione costituisce tuttora il fondamento, nel diritto dell'Unione, dell'imposizione IVA delle criptoattività; l'amministrazione finanziaria tedesca l'ha recepita nelle proprie istruzioni applicative in materia di IVA (sez. 4.8.3, comma 3a, UStAE, in relazione al § 4, n. 8, lett. b), della legge tedesca sull'IVA). In concreto: chi si limita a cambiare bitcoin in euro o a pagare con essi non genera IVA – il tema fiscale rilevante si sposta sulle imposte sui redditi (v. sopra la sentenza della Corte federale tributaria IX R 3/22). Due limiti sono importanti per la redazione degli atti. Da un lato, l'esenzione vale solo nella misura in cui il token serva esclusivamente come mezzo di pagamento; le unità con una funzione propria – ad esempio utility token o denaro di gioco virtuale, espressamente escluso dalle istruzioni – vanno valutate separatamente. Dall'altro, la sentenza riguarda soltanto il cambio in sé: le prestazioni di custodia, amministrazione e intermediazione relative alle criptoattività seguono regole proprie. Per gli atti notarili in cui il bitcoin è pattuito come prezzo o controprestazione – ad esempio nell'acquisto di un immobile contro criptoattività – ciò rappresenta un punto di partenza affidabile: il trasferimento di valore in sé non è gravato da IVA; restano da disciplinare la data di valutazione, la fonte del cambio e la documentazione ai fini delle imposte sui redditi.
Fonte: curia.europa.eu
CGUE, sentenza del 05.03.2026 – C-472/24 («Žaidimų valiuta»): l’oro di gioco non è bitcoin – il commercio di valuta virtuale di gioco è interamente soggetto a IVA
Una società lituana acquistava dai giocatori, contro euro, la valuta virtuale («oro») del gioco online «Runescape» e la rivendeva ad altri giocatori, senza versare l’IVA. A seguito di una verifica fiscale per gli anni dal 2020 al 2023 è stata oggetto di accertamento. Si richiamava alla sentenza Hedqvist (sopra): l’oro di gioco sarebbe una valuta virtuale come il bitcoin, e il cambio sarebbe quindi esente; in subordine, si tratterebbe di un buono multiuso e comunque potrebbe essere tassato solo il margine commerciale. La Seconda Sezione non l’ha seguita. L’esenzione dell’art. 135, par. 1, lett. e), della direttiva IVA copre le valute non tradizionali solo se ricorrono due condizioni cumulative: le parti devono accettarle come mezzo di pagamento alternativo, e non devono avere finalità diverse da quella di mezzo di pagamento. L’oro di gioco, invece, serve unicamente all’utilizzo nel gioco e al di fuori di esso non è accettato per acquistare beni o servizi reali; secondo le condizioni d’uso, non appartiene neppure ai giocatori. Non si tratta nemmeno di un buono ai sensi dell’art. 30 bis della direttiva: l’oro è esso stesso parte del gioco e quindi un servizio elettronico che l’acquirente consuma direttamente – non conferisce soltanto il diritto a un’altra prestazione da determinare in seguito. La base imponibile è pertanto, secondo la regola generale dell’art. 73, l’intero corrispettivo, e non la sola differenza tra prezzo di acquisto e di vendita.
Rilevanza per la prassi: La sentenza precisa il limite già tracciato in Hedqvist e anticipato dall’amministrazione finanziaria tedesca al par. 4.8.3, co. 3a, UStAE: è esente solo il cambio di unità il cui unico scopo è il pagamento. Conta la funzione del token, non la sua denominazione come «valuta» o «coin». Per il bitcoin non cambia nulla. Chi invece negozia, scambia o pattuisce come corrispettivo token con una propria funzione d’uso – valute di gioco, crediti in-app, utility token, NFT – deve mettere in conto l’IVA sull’intero prezzo; la tassazione del margine tramite le regole sui buoni è esclusa quando il token stesso è la prestazione consumata. Per la redazione notarile ciò significa: se in un contratto di compravendita, di trasferimento o di società deve essere trasferita una cripto-attività diversa dal bitcoin, la sua funzione rientra nell’accertamento dei fatti e l’atto dovrebbe stabilire se il valore pattuito comprende l’IVA. Anche nella valutazione di un’eredità o di una donazione con beni digitali occorre distinguere se si tratti di mezzi di pagamento o di diritti d’uso concessi da un gestore di piattaforma – questi ultimi, secondo le sue condizioni, possono non essere neppure di proprietà del titolare.
Fonte: curia.europa.eu
Diritto civile, custodia ed esecuzione forzata
OLG Colonia, ordinanza del 26.06.2024 – 11 W 15/24: Il custode deve adottare tutte le misure ragionevolmente esigibili per la restituzione di valori crittografici
Un fiduciario era stato condannato in via definitiva a trasferire valori crittografici di rilevante ammontare da due wallet fiduciari a un nuovo fiduciario, e si era appellato all'impossibilità tecnica (chiave privata perduta). L'OLG Colonia ha confermato una penalità coercitiva ai sensi del § 888 ZPO: il debitore non aveva adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili – ragionevolmente esigibile è, in particolare, il coinvolgimento di fornitori specializzati nel recupero e di depositari regolamentati.
Rilevanza per la prassi: Chi detiene valori crittografici per conto di terzi – come fiduciario, custode o esecutore testamentario – è soggetto a estesi obblighi di diligenza. Gli accordi fiduciari e di custodia dovrebbero disciplinare fin dall'inizio in modo preciso le modalità di accesso, la gestione delle chiavi e i meccanismi di restituzione.
Fonte: nrwe.justiz.nrw.de
OLG Colonia, sentenza del 13.10.2021 – 11 U 56/20: il fiduciario di una ICO deve restituire le cripto-attività custodite alla fine del contratto
Un consulente fiscale custodiva come fiduciario, in due wallet, i proventi in cripto-attività di una ICO (Initial Coin Offering) del 2018 e, dopo la rottura con l'emittente, ha rifiutato per anni il pagamento – invocando doveri di verifica, onorari non pagati e, da ultimo, problemi tecnici. L'OLG di Colonia lo ha condannato alla restituzione ai sensi del § 667 BGB: con l'effettiva cessazione del contratto fiduciario (qui per recesso straordinario giustificato, § 626 BGB) la restituzione è divenuta esigibile; un diritto di ritenzione per gli onorari era escluso già dalla natura stessa del rapporto fiduciario. Da notare: la restituzione era dovuta non all'emittente stessa, bensì al fiduciario appena nominato, perché la procedura di opposizione promessa agli acquirenti nel whitepaper non era ancora stata completata – e il tetto di responsabilità concordato di 1,5 milioni di euro per negligenza doveva essere pronunciato già nel dispositivo della sentenza. Gli utility token offerti non sono stati qualificati né come strumenti finanziari né come attività di deposito o di moneta elettronica soggetta ad autorizzazione.
Rilevanza per la prassi: Questa sentenza è il giudizio di merito dietro l'ordinanza di penalità coercitiva del 2024 commentata sopra – insieme mostrano l'intero ciclo di vita di una fiducia crypto fallita, dal recesso all'esecuzione forzata. Chi struttura accordi fiduciari su cripto-attività dovrebbe disciplinare in modo espresso e coerente condizioni di pagamento, oneri di prova e di comunicazione, garanzia del compenso e limiti di responsabilità – è stata proprio l'interazione tra whitepaper, contratto fiduciario e condizioni generali ad alimentare qui anni di contenzioso.
Fonte: nrwe.justiz.nrw.de
OLG Düsseldorf, ordinanza del 19.01.2021 – I-7 W 44/20: il diritto al trasferimento di bitcoin è eseguibile mediante esecuzione sostitutiva
Un debitore era stato condannato in contumacia a trasferire 0,9 bitcoin a un indirizzo wallet del creditore precisamente indicato – e non ha adempiuto. Il tribunale regionale riteneva l'obbligo non sostituibile (§ 888 ZPO), perché solo il debitore conosce la propria private key. L'OLG Düsseldorf l'ha vista diversamente e ha autorizzato il creditore all'esecuzione sostitutiva ai sensi del § 887 ZPO: poiché il titolo non richiede che i coin provengano proprio da un wallet del debitore, il creditore può procurarsi sul mercato la quantità dovuta – analogamente a un mutuo di cose fungibili, cripto-attività «dello stesso genere, qualità e quantità» – e farla trasferire; il debitore deve anticipare i costi (qui circa 7.000 euro). Per il creditore è economicamente indifferente da chi provenga l'accredito sul suo wallet.
Rilevanza per la prassi: Insieme alla decisione di Colonia (sopra) si delinea la mappa dell'esecuzione forzata in ambito crypto: se il titolo ha ad oggetto una quantità generica («0,9 BTC al wallet X»), il creditore può, se necessario, far adempiere a spese del debitore; se invece si tratta della consegna di coin determinati, accessibili solo al debitore, resta solo la via della penalità coercitiva e dell'arresto coercitivo. Per la redazione dei contratti – anche negli atti notarili – ciò significa: formulare con precisione gli obblighi di prestazione in crypto (quantità, wallet destinatario, facoltà di approvvigionamento), affinché in caso di controversia resti aperta la via esecutiva più efficace.
Fonte: nrwe.justiz.nrw.de
Corte d'appello di Francoforte sul Meno, sentenza del 19.09.2025 – 7 U 80/24: l'assicuratore per la tutela legale è vincolato al parere dirimente – copertura dell'azione per un presunto vizio del wallet
Nel dicembre 2020 un assicurato aveva acquistato un hardware wallet al prezzo di 59,90 euro e vi aveva memorizzato 15,894 bitcoin. Poche settimane dopo constatava che i dati di accesso custoditi sul dispositivo erano stati trasferiti su un apparecchio estraneo e che le monete erano state alienate tramite una piattaforma di negoziazione; quantificava il danno in 769.011,19 euro. La sua assicurazione per la tutela legale negava la copertura per l'azione che intendeva promuovere contro la venditrice – mancherebbero un vizio esposto in modo concludente e le prospettive di successo –, segnalando però al contempo la possibilità di un parere dirimente («Stichentscheid»). L'avvocato dell'assicurato lo redigeva in quattordici pagine; l'assicuratore manteneva comunque il diniego. La Corte d'appello di Francoforte lo ha ritenuto vincolato a tale parere: ai sensi del § 18 ARB 2000 l'effetto vincolante viene meno solo se la presa di posizione si discosta in misura rilevante dalla reale situazione di fatto e di diritto. Dalla clausola non si ricava un obbligo di neutralità ulteriore – le parti affidano consapevolmente la decisione all'avvocato già incaricato dall'assicurato, tenuto dalle norme professionali a rappresentarne gli interessi (§ 3 comma 1 BRAO, § 1 comma 3 BORA); tutt'al più andrebbe negato l'effetto vincolante a pareri gravemente sconvenienti. Il parere dirimente non è inoltre un parere legale esaustivo: deve confrontarsi soltanto con i motivi della lettera di diniego, mentre l'assicuratore non può più far valere nel giudizio sulla copertura motivi di rifiuto addotti successivamente. Il collegio ha accertato l'obbligo di copertura per il controvalore dei 15,894 bitcoin – dunque non solo per il prezzo di acquisto del dispositivo – e ha riconosciuto le spese del parere, pari a 2.306,82 euro. Il ricorso per cassazione non è stato ammesso; presso la Corte federale di giustizia pende il procedimento IV ZR 212/25. Sul vizio dedotto non è quindi ancora stato deciso: si trattava unicamente della copertura assicurativa.
Rilevanza per la prassi: Per i detentori di criptoattività è qui che si decide l'aspetto economicamente determinante: il valore della causa si commisura al valore delle monete perdute e non al prezzo di acquisto dell'hardware; senza conferma di copertura, un'azione del genere è nei fatti difficilmente sostenibile. Le lettere di diniego dell'assicuratore non dovrebbero quindi essere accettate senza verifica: il parere dirimente dell'avvocato è uno strumento efficace e a carico dell'assicuratore, il quale deve mettere subito sul tavolo tutte le proprie obiezioni. Ne derivano due conseguenze sul piano della configurazione: chi custodisce personalmente criptoattività dovrebbe documentare fin dall'inizio, in modo idoneo alla prova, acquisto, consistenza e cronologia delle transazioni – in un giudizio di responsabilità contro il produttore o il venditore decide l'onere di allegazione e di prova. E chi assume la custodia per conto di altri – come fiduciario, esecutore testamentario o nell'ambito di una sistemazione successoria – dovrebbe chiarire chi farà valere quali pretese in caso di danno e come esse verranno finanziate.
Fonte: lareda.hessenrecht.hessen.de
Corte federale del lavoro (BAG), sentenza del 16.04.2025 – 10 AZR 80/24: la provvigione in Ether può essere una prestazione in natura – la quota impignorabile della retribuzione resta dovuta in denaro
Una dipendente di un’impresa del settore delle criptovalute aveva concordato con il datore di lavoro che le sue provvigioni sarebbero state calcolate in euro, ma adempiute in Ether (ETH), convertiti «al tasso di cambio corrente» alla data di scadenza, l’ultimo giorno del mese successivo. Le provvigioni di febbraio e marzo 2020 rimasero insolute; gli ETH non furono mai trasferiti e nel dicembre 2021 il datore di lavoro effettuò invece un pagamento in euro. La Corte federale del lavoro ha chiarito che anche il trasferimento di una criptovaluta può costituire prestazione in natura ai sensi del § 107, comma 2, primo periodo, del codice tedesco delle attività produttive (GewO), se corrisponde all’interesse oggettivo del lavoratore – affermato nel caso di specie, poiché la ricorrente operava nel settore, aveva dimestichezza con tali trasferimenti e la prospettiva di apprezzamento rappresentava un’utilità particolare. Il limite è però posto dal § 107, comma 2, quinto periodo, GewO: la quota impignorabile della retribuzione deve essere corrisposta in denaro e il valore della prestazione in natura non può eccedere la quota pignorabile. Poiché il Tribunale del lavoro di secondo grado del Baden-Württemberg (sentenza del 10.04.2024 – 19 Sa 29/23) aveva determinato erroneamente i limiti di impignorabilità – tra l’altro senza l’aumento per maggiori redditi previsto dal § 850c del codice di procedura civile –, la Decima Sezione ha annullato la sentenza d’appello e rinviato la causa.
Rilevanza per la prassi: È così confermato per la prima volta al massimo grado che le cripto-attività possono costituire una controprestazione valida in un rapporto di durata – e al tempo stesso il caso mostra dove il diritto protettivo inderogabile tronca una clausola cripto. Se ne traggono tre conseguenze per la redazione degli atti. In primo luogo, ogni pattuizione che preveda una prestazione periodica in cripto-attività deve contenere una base monetaria determinata: laddove la legge esige un importo minimo in denaro, la clausola cripto opera soltanto sull’eccedenza. In secondo luogo, il meccanismo di conversione è la vera fonte di controversia – «tasso di cambio corrente» non basta; data di riferimento, ora, fonte della quotazione e una procedura sostitutiva in caso di suo venir meno andrebbero disciplinate espressamente, poiché il valore può oscillare notevolmente tra il sorgere del credito e il suo adempimento. In terzo luogo, il ragionamento è trasferibile agli atti notarili che promettono prestazioni periodiche – ad esempio prestazioni assistenziali o di mantenimento in un contratto di trasferimento o in una convenzione matrimoniale: anche lì norme inderogabili limitano l’adempimento in cripto-attività, ragione per cui una componente cripto si conviene utilmente accanto, e non al posto, della prestazione pecuniaria dovuta.
Fonte: bundesarbeitsgericht.de
Tribunale superiore del Land di Francoforte sul Meno, sentenza del 19.04.2023 – 13 U 82/22: chi per cortesia investe denaro altrui in cripto-attività non risponde delle perdite di corso se aveva «mano libera»
Nel 2017 due amici stretti convennero che uno di loro – esperto di cripto-attività – avrebbe investito i risparmi dell’altro; a titolo gratuito, come favore fra amici. L’investitore bonificò complessivamente 84.061 euro; con tale importo furono dapprima acquistati ether e bitcoin e all’inizio di ottobre 2017 la posizione ammontava a circa 309 ether, detenuti su un conto di negoziazione dell’amico. Nel novembre 2017 quest’ultimo riconvertì una parte in bitcoin, speculando su un rialzo del relativo corso. Il rialzo non vi fu, mentre l’ether salì: la riconversione rese meno di prima. L’investitore chiese la differenza, circa 116,5 ether, a titolo di lucro cessante. Il Tribunale di Darmstadt accolse la domanda in larga parte; il Tribunale superiore di Francoforte la respinse integralmente. Il collegio esaminò anzitutto i possibili fondamenti: le pretese aquiliane di cui al § 823 del codice civile tedesco (BGB) sono escluse, perché le cripto-attività non sono né diritti assoluti né altri diritti ai sensi di tale norma; neppure la gestione di affari usurpata (§ 687 comma 2 BGB), applicata dal giudice di primo grado, veniva in rilievo, poiché l’amico gestiva in modo riconoscibile un affare altrui. Restava la gestione di affari senza mandato (§§ 677, 678, 280 comma 1, 282 BGB). Decisivo era dunque se la conversione contrastasse con la volontà reale o presunta del dominus – e se l’amico dovesse avvedersene. Nessuna volontà contraria era mai stata espressa. Quanto alla volontà presunta, l’audizione di entrambe le parti indicava piuttosto il contrario: l’investitore non aveva conoscenze proprie, non si era vincolato a una determinata valuta, aveva approvato fin dall’inizio conversioni fra ether e bitcoin e voleva proprio conseguire guadagni mediante operazioni rischiose, come in effetti avvenne. Poiché grava sull’attore l’onere di allegazione e di prova della violazione, la residua incertezza condusse comunque al rigetto integrale della domanda. Il collegio aggiunse che la pretesa era in ogni caso contraria a buona fede (§ 242 BGB), avendo l’investitore quasi quadruplicato il proprio impiego. Il ricorso per cassazione non fu ammesso; la Corte federale di giustizia ha respinto il 26 settembre 2024 il reclamo contro la mancata ammissione (III ZR 108/23), sicché la sentenza è passata in giudicato.
Rilevanza per la prassi: Il caso descrive una situazione quotidiana, frequente nella pratica di consulenza: un familiare o un amico tecnicamente esperto amministra le cripto-attività di un altro, senza contratto, senza compenso, spesso addirittura sul proprio conto. Se ne traggono due insegnamenti. Per chi presta il favore: in assenza di mandato valgono le regole della gestione di affari senza mandato; il criterio di responsabilità è ciò che il dominus avrebbe voluto, e chi ha ricevuto in modo riconoscibile «mano libera» non risponde di ogni speculazione sbagliata. Per chi mette il capitale: quella libertà è al tempo stesso il suo rischio – è lui a dover provare, il che a distanza di anni è praticamente impossibile se nulla è stato messo per iscritto. Dal punto di vista notarile si aggiunge un terzo aspetto: il collegio conferma espressamente che le cripto-attività non sono cose ai sensi del § 90 BGB, sicché non sono configurabili né un trasferimento della proprietà secondo i §§ 929 ss. BGB né un’azione di restituzione secondo il § 985 BGB: ciò che è dovuto è il «trasferimento» di una quantità a un determinato indirizzo (così già il Tribunale superiore di Düsseldorf, supra). Chi detiene cripto-attività altrui – come familiare, procuratore per la cura della persona, fiduciario o esecutore testamentario – dovrebbe pertanto fissare per iscritto l’ampiezza dei poteri, i limiti di investimento, la documentazione e il rendiconto; in una procura preventiva o in un testamento bastano poche frasi. Ed è assolutamente da evitare la costruzione qui adottata, cioè detenere un patrimonio altrui sul proprio conto: rende difficile l’attribuzione in ambito successorio, concorsuale e fiscale e trasforma rapidamente un favore fra amici in un processo pluriennale.
Fonte: lareda.hessenrecht.hessen.de
BayObLG, ordinanza del 13.11.2024 – 102 AR 119/24 e: chi acquista e gestisce bitcoin per conto di altri dietro compenso è convenuto in via contrattuale – da ciò non deriva una competenza nel luogo di residenza dell’investitore
Nel 2017 una residente di Monaco di Baviera aveva concordato con il figlio di un’amica della madre, banchiere d’investimento, che questi, dietro una commissione di avvio di 250 euro, avrebbe acquistato per lei bitcoin per un valore di 7.000 euro e avrebbe partecipato al 10 % dell’utile in caso di raddoppio del valore; egli firmò l’accordo a Vienna. Acquistò 0,656 bitcoin. Quando nel 2021 l’investitrice volle vendere, egli dichiarò di non avere più bitcoin – secondo gli accordi avrebbe negoziato il denaro nel proprio portafoglio insieme ad altre cripto-attività e lo avrebbe perso in un crollo del mercato; lei vi ravvisò un’appropriazione indebita. Dopo due pagamenti per complessivi 11.000 euro, agì per il residuo di circa 23.500 euro dinanzi al Landgericht München I e invocò, ai fini della competenza, la responsabilità extracontrattuale: il danno patrimoniale si sarebbe verificato nel suo luogo di residenza. Il Landgericht rinviò la causa al Landgericht di Berlino, poiché l’atto di citazione indicava un indirizzo berlinese del convenuto; anche quest’ultimo si dichiarò incompetente – il convenuto aveva nel frattempo indicato un indirizzo a Kitzbühel. Il Bayerisches Oberstes Landesgericht dichiarò il rinvio di Monaco oggettivamente arbitrario e quindi non vincolante: non indicava alcun fondamento solido per una competenza a Berlino, presupponeva senza alcun esame una residenza a Berlino e trascurava che il § 32 ZPO non è escluso per il solo fatto che vengano dedotti anche inadempimenti contrattuali. Il Senato non designò comunque un giudice competente, ma restituì la causa al Landgericht München I per gli accertamenti – poiché è aperta già la giurisdizione internazionale dei giudici tedeschi. Al riguardo fornì indicazioni chiare: se il convenuto sia domiciliato in Germania (art. 4 del regolamento Bruxelles I bis) va accertato secondo i §§ 7 ss. BGB; un profilo su una rete professionale con attività a Berlino e un numero di cellulare tedesco ne sono indizi, la cancellazione anagrafica verso l’estero un indizio contrario. L’accordo di acquistare e gestire bitcoin dietro compenso è una gestione di affari retribuita e quindi un contratto di prestazione di servizi ai sensi dell’art. 7, punto 1, lettera b), del regolamento Bruxelles I bis – rileva il luogo in cui il servizio doveva essere prestato. Il Senato escluse il foro in materia di illeciti dell’art. 7, punto 2: se il convenuto potesse scambiare le monete con altre cripto-attività può essere stabilito solo alla luce dell’accordo; l’azione è quindi anche sotto questo profilo di natura contrattuale. E non sussiste un foro del consumatore (artt. 17 e 18 del regolamento Bruxelles I bis) quando un privato investe per cortesia nella cerchia dei conoscenti – nemmeno se è banchiere d’investimento di professione.
Rilevanza per la prassi: La decisione è il pendant processuale del caso di cortesia di Francoforte (sopra) e si colloca nella stessa situazione quotidiana: un conoscente esperto acquista e detiene cripto-attività per un altro. Lì l’assenza di compenso ha determinato il criterio di responsabilità; qui basta già una piccola commissione forfettaria a trasformare l’accordo in una gestione di affari retribuita – con conseguenze sul luogo in cui è possibile agire in giudizio. Chi in caso di controversia vuole poter agire in Germania non dovrebbe affidarsi al caso della futura residenza: se una parte vive all’estero o può trasferirvisi, nell’accordo vanno inseriti una clausola di proroga della competenza (art. 25 del regolamento Bruxelles I bis), una scelta della legge applicabile e il luogo di esecuzione della prestazione. Altrettanto importante è la questione dei poteri, alla quale il Senato collega perfino la competenza: il gestore può soltanto acquistare e detenere, oppure anche riallocare, mescolare con le proprie disponibilità e speculare? Chi lo mette per iscritto decide al tempo stesso su responsabilità, foro competente e situazione probatoria. Lo stesso vale per successioni e misure di protezione – anche esecutori testamentari e procuratori che gestiscono cripto-attività dovrebbero sapere di quali poteri dispongono e dove possono eventualmente essere convenuti.
Fonte: gesetze-bayern.de
KG Berlino, sentenza del 07.01.2022 – 21 U 1037/20: chi paga un investimento in ether e bitcoin non ha un luogo del danno – il diritto applicabile segue i documenti contrattuali, e l’esecuzione tecnica non fa ancora di nessuno un promotore occulto responsabile
Un investitore residente in Polonia ha sottoscritto, nel dicembre 2017 e nel gennaio 2018, nell’ambito di una Initial Coin Offering, token di una società per azioni svizzera che intendeva minare criptovalute in centri di calcolo installati in container dotati di una propria tecnologia di raffreddamento. I token incorporavano diritti di partecipazione agli utili non cartolarizzati soggetti al diritto tedesco; il pagamento è avvenuto quasi esclusivamente in ether, con un piccolo residuo in bitcoin. Il progetto è fallito dopo una rottura tra i fondatori e il consiglio di amministrazione, e l’emittente è stata dichiarata fallita. L’investitore non ha citato l’emittente, bensì una GmbH berlinese che aveva curato l’esecuzione tecnica della vendita dei token, collocato la pubblicità, contribuito tramite i propri avvocati alla redazione della parte del prospetto relativa ai diritti di partecipazione e custodito in seguito entrambe le chiavi private dello smart contract; nel suo wallet si trovavano ancora almeno sei milioni di euro di fondi degli investitori. Secondo l’accusa, essa sarebbe stata il «promotore occulto» taciuto nel prospetto e l’amministratrice di fatto. Il Landgericht di Berlino ha condannato la GmbH al pagamento di 438.765 euro; il Kammergericht ha rigettato la domanda, non ha ammesso il ricorso per cassazione e la Corte federale di giustizia ha respinto il reclamo contro tale non ammissione il 09.07.2024 (XI ZR 345/22). Il collegio ha anzitutto determinato il diritto applicabile secondo il regolamento Roma II, fissando in tale sede due punti fermi che vanno oltre il caso. Un pagamento in criptovaluta non ha un luogo del danno: la blockchain è tenuta in molteplici copie su computer distribuiti in tutto il mondo, un wallet non è un conto presso una banca con sede in uno Stato determinato, e l’attore non aveva nemmeno indicato dove si trovasse il suo wallet. Né è possibile individuare un luogo di mercato quando i token sono offerti in numerosi Stati e vengono generati e trasferiti da uno smart contract – anch’esso non localizzabile. È divenuta quindi decisiva la clausola di eccezione del collegamento manifestamente più stretto: il diritto di partecipazione, cuore del modello, era soggetto al diritto tedesco, il contratto di sottoscrizione conteneva una scelta del diritto tedesco, emittente e investitore avevano convenuto un foro tedesco, e tutti i soggetti coinvolti, tranne l’emittente, avevano sede in Germania. Una versione successiva del prospetto, che prevedeva il diritto svizzero per il prospetto e rinviava a una «clause M» inesistente nel contratto, al momento della sottoscrizione non esisteva ancora e non era quindi stata convenuta. Nel merito, il collegio ha poi negato la qualità di promotore occulto: ciò che conta è l’influenza determinante sulla società al momento dell’avvio del progetto, non un ruolo assunto successivamente. La GmbH non è mai stata socia di maggioranza, ha acquisito una partecipazione del 31 per cento solo dopo la vendita dei token, e né il suo contributo al prospetto, né l’esecuzione tecnica, né la partecipazione prevista tramite un prestito convertibile erano sufficienti. Inoltre non sussisteva alcun vizio del prospetto: di un promotore occulto occorre dare notizia solo se vi si aggiungono rilevanti intrecci di capitale o personali oppure conflitti di interesse – egli non risponde per il solo fatto che manchi il riferimento alla sua persona. L’indicazione che fosse stata depositata una domanda di brevetto era corretta. Infine, l’investitore stesso aveva confutato, nella sua audizione personale, la presunzione che un vizio del prospetto avesse causato la sua decisione: si era affidato a raccomandazioni di terzi, aveva acquistato gli ether prima della pubblicazione del prospetto e non aveva mostrato alcun interesse per le persone coinvolte. Le pretese per fatto illecito sono fallite perché non era stata indicata alcuna persona responsabile né dimostrato un danno derivante dalla presunta appropriazione indebita. Un’altra sezione del Kammergericht aveva considerato la stessa GmbH come promotore occulto in un procedimento parallelo (20 U 1088/20); la 21ª sezione ha lasciato aperta la questione se condividerla, poiché la sua decisione si fonda anche sull’assenza di vizi del prospetto e sulla mancanza di causalità.
Rilevanza per la prassi: La decisione mette in luce una lacuna del diritto internazionale privato che riguarda ogni investimento in cripto-attività con elementi transfrontalieri: chi paga in ether o bitcoin non ha né un conto in un luogo né un mercato in un luogo – i criteri di collegamento con cui il diritto dei conflitti individua di norma il diritto applicabile restano senza oggetto. Il tribunale ha dovuto perciò attenersi ai documenti contrattuali. Ne deriva la prima regola redazionale: in ogni accordo su cripto-attività al quale partecipino persone o società di Stati diversi devono figurare una scelta espressa della legge applicabile e una clausola di elezione del foro – con formulazione identica in tutte le versioni dei documenti. Il caso mostra come un prospetto modificato a posteriori, con una scelta di legge contraddittoria e un rinvio a una clausola inesistente, diventi materia del processo. La stessa constatazione vale per la successione patrimoniale: le cripto-attività non hanno un luogo di situazione, sicché, in presenza di elementi stranieri, soltanto la legge successoria – la residenza abituale del defunto o una scelta di legge ai sensi del regolamento europeo sulle successioni – decide secondo quale diritto esse si trasmettono; chi possiede beni in più Stati dovrebbe compiere tale scelta espressamente nel testamento notarile. La seconda lezione riguarda la custodia. La GmbH convenuta deteneva entrambe le chiavi private dello smart contract e quindi l’accesso effettivo a milioni, senza che il prospetto lo prevedesse – secondo il collegio, un ruolo sorto solo dopo la vendita e che non fa scattare la responsabilità da prospetto. Per gli investitori è il lato amaro: chi detiene le chiavi controlla il patrimonio, e la relativa responsabilità si regola secondo il contratto e il diritto della responsabilità civile, non secondo il prospetto. Chi custodisce cripto-attività per altri o le fa custodire – come prestatore di servizi, fiduciario, esecutore testamentario o procuratore – dovrebbe quindi ripartire fin dall’inizio il potere sulle chiavi in modo che nessuna parte possa disporre da sola, e fissare i poteri per iscritto; la procedura a firme multiple che raccomandiamo per la pianificazione successoria è esattamente la risposta tecnica a questa situazione. In terzo luogo, la sentenza ricorda che la presunzione secondo cui un vizio del prospetto ha determinato la decisione di investimento può crollare per le stesse dichiarazioni dell’investitore. Chi fa dipendere un investimento da determinate garanzie – scelta della legge, tutela brevettuale, vigilanza, impiego dei fondi – dovrebbe fissare tali aspettative prima della sottoscrizione, anziché ricostruirle anni dopo in aula.
Fonte: gesetze.berlin.de
Diritto della supervisione e quadro normativo
KG Berlino, sentenza del 25.09.2018 – (4) 161 Ss 28/18 (35/18): I Bitcoin non erano strumenti finanziari ai sensi della vecchia versione del KWG
Il Kammergericht ha assolto il gestore di una piattaforma di scambio di Bitcoin dall'accusa di esercizio non autorizzato di attività bancarie: i Bitcoin non erano né unità di conto ai sensi del KWG né moneta elettronica ai sensi dello ZAG; la prassi amministrativa contraria della BaFin superava i limiti dell'interpretazione consentita in ambito penale.
Rilevanza per la prassi: La decisione segna il punto di partenza dell'attuale regolamentazione – il legislatore ha reagito: dal 2020 i valori crittografici sono disciplinati dal KWG e l'attività di custodia di valori crittografici è soggetta ad autorizzazione (§ 1 comma 1a frase 2 n. 6 KWG); dalla fine del 2024 si applica inoltre il regolamento europeo MiCAR. Per la costituzione di imprese nel settore cripto, l'inquadramento regolatorio è oggi quindi un tema centrale della progettazione.
Fonte: dejure.org
Tribunale superiore del Land di Amburgo, sentenza del 06.06.2024 – 5 U 64/23 («portale di criptovalute»): un sito Internet disponibile anche in tedesco non rende ancora soggetta ad autorizzazione una piattaforma cripto estera
Una società con sede a Singapore gestiva una piattaforma Internet che consentiva agli utenti di acquistare criptoattività e di vincolarle per periodi determinati in prodotti come «lending» e «freezer». Non disponeva di alcuna autorizzazione ai sensi della legge tedesca sul credito; il 7 gennaio 2022 l'autorità di vigilanza BaFin ha comunicato pubblicamente di stare esaminando il sospetto di attività bancarie o servizi finanziari non autorizzati. Lo stesso giorno il gestore di un portale di informazione sulle criptovalute ha pubblicato un video nel quale presentava come accertato che la piattaforma non potesse operare in Germania né offrirvi servizi finanziari, e che tuttavia lo facesse. Il Tribunale superiore anseatico ha vietato tale affermazione. Determinante è stata la questione preliminare di vigilanza: ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge sul credito è soggetto ad autorizzazione soltanto chi svolge attività bancarie o presta servizi finanziari sul territorio nazionale. Nell'attività puramente transfrontaliera via Internet, senza presenza fisica, ciò che rileva è se il prestatore si rivolga in modo mirato al mercato tedesco – ad esempio attraverso l'adattamento alle esigenze e al quadro giuridico tedeschi, un indirizzo Internet tedesco, il contatto diretto di clienti nazionali o il coinvolgimento di istituti nazionali. Il fatto che il sito fosse disponibile anche in tedesco e che la Germania non figurasse nell'elenco dei paesi esclusi non è bastato al collegio. Non essendo quindi accertabile un obbligo di autorizzazione, l'affermazione di un'attività non autorizzata è rimasta priva di prova; chi la formula sopporta il rischio che la verità non possa essere chiarita (articolo 4, n. 2, della legge contro la concorrenza sleale). Una semplice comunicazione di sospetto della vigilanza non può essere presentata come un risultato.
Rilevanza per la prassi: Per i clienti con elementi di internazionalità la decisione chiarisce una domanda frequente: un'offerta in lingua tedesca non fa sorgere, da sola, un obbligo di autorizzazione ai sensi dell'articolo 32 della legge sul credito. Per converso ciò non equivale a un via libera: i criteri di collegamento elencati dal collegio mostrano quanto rapidamente venga superata la soglia di un'attività «mirata» sul mercato e, per le criptoattività, il quadro si è comunque spostato rispetto al periodo rilevante: la custodia di criptoattività è soggetta ad autorizzazione dal 2020 e, dalla fine del 2024, si applica il regolamento europeo MiCAR con proprie regole di autorizzazione e di passaporto. Chi costituisce o riorganizza una società nel settore cripto dovrebbe quindi chiarire la qualificazione di vigilanza prima dell'atto notarile e scegliere nello statuto un oggetto sociale che non comprenda involontariamente attività soggette ad autorizzazione. In secondo luogo, la decisione richiama alla prudenza nella comunicazione: i procedimenti di vigilanza in corso sono sospetti, non accertamenti; chi li riporta come risultato – anche in recensioni, newsletter o video – risponde a titolo di inibitoria e di risarcimento del danno. Per i notai ciò vale in ogni caso: tenuti all'obiettività, essi possono riferire della posizione di vigilanza di una parte solo quanto è accertato.
Fonte: landesrecht-hamburg.de
LG Norimberga-Fürth, ordinanza del 23.02.2026 – 12 Qs 46/25: un passato nel darknet dei bitcoin non basta da solo a giustificare un sequestro conservativo per riciclaggio colposo
Tra il 2022 e il 2023 un commerciante di cripto-attività aveva ricevuto tramite la piattaforma bitcoin.de bitcoin per un controvalore di oltre un milione di euro. Il software di analisi blockchain della banca che gestisce la piattaforma aveva dato l'allarme: gran parte dei coin era riconducibile – attraverso numerosi passaggi intermedi – al mercato darknet «Silk Road», sul quale fino all'ottobre 2013 si commerciavano soprattutto droghe e armi. La procura aveva quindi avviato indagini per riciclaggio colposo nei confronti dell'intera famiglia. Tramite la figlia, che aveva convertito coin in euro, 10.000 euro erano giunti al marito di lei; i circa 7.840 euro ancora presenti sul suo conto erano stati bloccati con sequestro conservativo. Su suo reclamo il tribunale regionale ha revocato il sequestro. Un sequestro ai sensi del § 111e StPO presuppone un sospetto iniziale che qui deve essere duplice: deve riguardare il riciclaggio e un idoneo reato presupposto. Quest'ultimo mancava. Tra Silk Road e i wallet del commerciante erano trascorsi circa nove anni e, a seconda del percorso, da 5 a 37 passaggi di transazione («hop»). La sezione ha ritenuto poco significativo il fatto che dei bitcoin fossero stati usati in passato per pagamenti su un mercato darknet – solo attraverso Silk Road sarebbero transitati oltre nove milioni di bitcoin, ed è probabile che gran parte di tutti i bitcoin sia passata prima o poi per piattaforme simili; poiché Bitcoin è anche un mezzo di pagamento riconosciuto nel traffico lecito, occorre prudenza nell'affermare la colpa grave. A ciò si aggiungeva il diritto transitorio: i primi passaggi di transazione risalivano al 2013 e 2014 e vanno valutati secondo il previgente § 261 StGB, con il suo catalogo tassativo di reati presupposto, in quanto legge più favorevole; non è stato possibile dimostrare che i coin provenissero da un reato del catalogo. Neppure la confisca autonoma estesa invocata in via subordinata (§ 76a, comma 4, StGB) sorreggeva il sequestro, poiché presuppone un procedimento per riciclaggio doloso, mentre qui si indagava esclusivamente per colpa.
Rilevanza per la prassi: La decisione riguarda una preoccupazione condivisa da molti titolari di bitcoin di vecchia data: gli strumenti di analisi di exchange e banche segnalano coin la cui cronologia mostra, anni addietro, un contatto con il darknet – con conseguenti segnalazioni di operazioni sospette, blocchi dei conti e indagini. La sezione chiarisce che una simile cronologia «contaminata» non giustifica di per sé un sequestro conservativo; le autorità inquirenti devono indicare un reato presupposto concreto idoneo a fondare il riciclaggio. Ciò non significa però che si possa abbassare la guardia: si tratta della decisione di un tribunale regionale in sede di reclamo, le indagini proseguivano e già la segnalazione di sospetto e il sequestro possono bloccare un patrimonio per mesi. Per la prassi notarile ne discende soprattutto una lezione: la prova della provenienza fa parte di ogni operazione con cripto-attività. Chi dona, lascia in successione, conferisce in una società o utilizza cripto-attività come corrispettivo dovrebbe documentare senza lacune modalità e data di acquisto, piattaforma di negoziazione e cronologia delle transazioni – documenti che servono al contempo gli obblighi antiriciclaggio delle parti e del notaio (§§ 10 ss., 43 GwG) e che, in caso di successione, attestano agli eredi la provenienza dei fondi. Ciò vale in particolare per i patrimoni risalenti ai primi anni di Bitcoin, la cui catena fino all'origine oggi quasi nessuno è più in grado di ricostruire.
Fonte: gesetze-bayern.de
LG Hanau, ordinanza del 15.04.2025 – 1 Qs 10/25: i cryptoasset sequestrati possono essere alienati d’urgenza a causa della volatilità dei corsi
Nel corso di una perquisizione presso un’indagata – la madre di un uomo già condannato a sette anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti – sono stati sequestrati, oltre a denaro contante, tre dispositivi Ledger contenenti essenzialmente XRP (Ripple) e ADA (Cardano) per un controvalore di circa 13.769 euro. A garanzia della pretesa di confisca dello Stato, il tribunale di primo grado di Hanau ne ha ordinato il sequestro (artt. 111b e 111j del codice di procedura penale tedesco, StPO, in combinato disposto con l’art. 73 del codice penale, StGB); la procura ha annunciato l’alienazione d’urgenza ai sensi dell’art. 111p StPO. Il figlio condannato si è opposto: non vi sarebbe alcun rischio di perdita di valore e il corso avrebbe continuato «a salire enormemente». Il Tribunale regionale di Hanau ha respinto il suo reclamo. L’alienazione d’urgenza presuppone il rischio di una perdita di valore rilevante – rilevante a partire da circa il 10 per cento – ed è determinante se un proprietario che ragioni in termini economici deciderebbe di vendere. La camera ha risposto affermativamente per i cryptoasset: anche se sono possibili aumenti di valore altrettanto rilevanti, ciò non toglie che cali superiori al 10 per cento possano verificarsi improvvisamente e inaspettatamente. Diversamente da generi alimentari, veicoli o terreni, per i cryptoasset mancano finora regole di esperienza consolidate; non occorreva pertanto nominare un perito, poiché la volatilità è nota al giudice. Merita attenzione la motivazione organizzativa: le autorità inquirenti non dispongono di alcun «ufficio di borsa» e non possono monitorare stabilmente il mercato per individuare il momento di realizzo più favorevole; ogni diversa impostazione comporterebbe oneri amministrativi e rischi di responsabilità dello Stato. L’alienazione d’urgenza costituisce, quale «sacrificio particolare», un bilanciamento proporzionato tra la garanzia della proprietà (art. 14 della Legge fondamentale) e l’ingerenza penale. L’ordinanza non è impugnabile.
Rilevanza per la prassi: Per i detentori di cryptoasset il messaggio è sgradevole, ma chiaro: se in un procedimento d’indagine si interviene su cryptoasset, lo Stato può convertirli tempestivamente in euro – e proprio con la motivazione che il loro corso oscilla. La restituzione successiva avviene allora in denaro, nella misura del ricavato della realizzazione; un rialzo successivo non giova più all’interessato, anche se il sospetto non viene poi confermato. Chi detiene cryptoasset deve conoscere questo rischio e tenerne conto nella configurazione degli atti. Due conseguenze rilevano per la pratica notarile. In primo luogo: la documentazione della provenienza protegge prima che si arrivi a tanto – chi è in grado di provare senza lacune la via di acquisto, il momento, la sede di negoziazione e la cronologia delle transazioni smonta precocemente un sospetto iniziale; ciò vale allo stesso modo per la donazione, la successione, il conferimento in natura e la determinazione del prezzo e soddisfa al contempo gli obblighi di cui agli artt. 10 e ss. e 43 della legge tedesca antiriciclaggio (GwG) (v. anche la decisione del LG Norimberga-Fürth sopra). In secondo luogo: chi custodisce cryptoasset altrui – come fiduciario, procuratore per la cura della persona o esecutore testamentario – deve mettere in conto che un procedimento d’indagine contro uno dei soggetti coinvolti colpisca l’intera massa custodita; una netta separazione delle giacenze e una chiara attribuzione nell’atto agevolano il mantenimento dei propri valori al riparo dall’accesso. E per gli assetti contrattuali in cui i cryptoasset sono promessi come prestazione, il caso lo mostra ancora una volta: tra accordo e adempimento il valore può spostarsi notevolmente – data di riferimento, fonte del corso e procedura sostitutiva vanno espressamente disciplinate.
Fonte: lareda.hessenrecht.hessen.de
Sviluppi attuali 2025/2026
FG Colonia, sentenza del 10.09.2025 – 3 K 194/23: I proventi dal cripto-lending sono soggetti all'aliquota fiscale personale
Per la prima volta un tribunale tributario ha classificato fiscalmente i proventi derivanti dal cosiddetto cripto-lending – la concessione a titolo oneroso e temporanea di Bitcoin ad altri utenti tramite una piattaforma: si tratta di altri redditi ai sensi del § 22 n. 3 EStG, da tassare con l'aliquota fiscale personale, e non di redditi di capitale soggetti a imposta forfettaria sostitutiva. Il Bitcoin non incorpora un credito pecuniario, per cui non sussiste un credito di capitale ai sensi del § 20 EStG.
Rilevanza per la prassi: La decisione mostra quanto sia diventata differenziata la tassazione delle singole modalità di utilizzo delle criptovalute. Non è passata in giudicato; il ricorso è pendente dinanzi al Bundesfinanzhof con il numero di fascicolo VIII R 23/25. Il seguito degli sviluppi è di interesse anche per la prevista riforma della tassazione delle criptovalute.
Fonte: comunicato stampa justiz.nrw.de
FG Norimberga, sentenza del 22.01.2025 – 3 K 760/22: I valori crittografici sono beni patrimoniali soggetti a imposta, anche lo scambio è tassabile
Il Finanzgericht di Norimberga ha confermato nella sostanza l'orientamento del Bundesfinanzhof: Bitcoin, Ether e unità comparabili soddisfano i requisiti di "altri beni patrimoniali" ai sensi del § 23 comma 1 frase 1 n. 2 EStG, purché siano trasferibili, negoziabili sul mercato e valutabili sul mercato. La tassazione dei profitti realizzati da operazioni di scambio non presuppone la conversione in valuta legale ("cashing out") – determinante è la realizzazione di un vantaggio economico.
Rilevanza per la prassi: Anche lo scambio di una criptovaluta con un'altra può costituire, entro il termine annuale, un'operazione di cessione privata soggetta a imposta. Per la documentazione delle operazioni di acquisto – anche nell'ambito di trasferimenti notarili – questo è un aspetto importante.
Fonte: gesetze-bayern.de (BeckRS 2025, 7241)
Novità legislative
Legge sulla trasparenza fiscale dei valori crittografici (KStTG) – in vigore dal 1° gennaio 2026
Il KStTG recepisce la direttiva europea DAC8: i fornitori di servizi su valori crittografici (borse, custodi) raccolgono e comunicano alle autorità finanziarie i dati delle transazioni e i dati personali dei loro utenti. La prima trasmissione è prevista per il 2027 (per i dati a partire dal 2026). Termina così la sostanziale opacità delle transazioni in criptovalute nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
Rilevanza per la prassi: La documentazione probante del momento e dei costi di acquisto e della provenienza dei patrimoni diventa un obbligo imprescindibile – anche per evitare stime svantaggiose. Gli atti notarili relativi ad acquisto e trasferimento offrono a tal fine un contributo solido.
Fonte: gesetze-im-internet.de
In programma: abolizione del periodo di detenzione annuale a partire dal 2027 (progetto di legge)
Il Governo federale intende abolire il periodo di detenzione annuale previsto dal § 23 EStG per i valori crittografici privati e tassare in futuro i profitti da criptovalute indipendentemente dalla durata della detenzione (attribuzione ai redditi di capitale, imposta sostitutiva). Entrata in vigore prevista: 1° gennaio 2027. Si tratta di un progetto di legge, non ancora di diritto vigente – l'iter parlamentare e questioni di dettaglio essenziali (tutela delle posizioni già maturate, compensazione delle perdite) restano aperti. I disegni di legge fiscali del Governo del 14 agosto 2026 (legge fiscale annuale 2026, legge di accompagnamento al bilancio 2027) non contengono ancora tale disciplina.
Rilevanza per la prassi: Fino alla promulgazione si applica la disciplina attualmente in vigore. Per maggiori dettagli, si veda l'articolo Bitcoin e imposte: abolizione del periodo di detenzione a partire dal 2027.
FAQ sul tema
No. Sono soggette a imposta le cessioni effettuate entro un anno dall'acquisto (§ 23 EStG; BFH IX R 3/22). Trascorso il termine annuale, i guadagni derivanti dal patrimonio privato sono, secondo l'attuale disciplina giuridica, esenti dall'imposta sul reddito. Per le costellazioni di staking e lending si applicano particolarità (circolare del BMF del 06.03.2025).
Essa dimostra che i depositari di cripto-valori non possono invocare frettolosamente l'impossibilità tecnica: davanti al tribunale conta se sono stati compiuti tutti i tentativi di recupero ragionevolmente esigibili – anche tramite fornitori specializzati. Concetti chiari di custodia e accesso evitano tali conflitti.
La sua affermazione centrale è superata: nel 2020 il legislatore ha espressamente incluso i cripto-valori nel KWG, rendendo l'attività di custodia di cripto-valori soggetta ad autorizzazione; dalla fine del 2024 si applica il MiCAR. La decisione rimane comunque rilevante come punto di partenza di tale evoluzione.
Secondo la sentenza del FG Köln del 10.09.2025 (3 K 194/23), i proventi derivanti dal prestito a titolo oneroso di Bitcoin costituiscono altri redditi ai sensi del § 22 Nr. 3 EStG e sono soggetti all'aliquota fiscale personale, non all'imposta forfettaria sui redditi di capitale. La decisione non è passata in giudicato; il ricorso è pendente presso il BFH con il numero VIII R 23/25.
Sì, in futuro. Con la legge sulla trasparenza fiscale dei cripto-valori (KStTG, attuazione della DAC8), in vigore dal 1° gennaio 2026, i fornitori di servizi su cripto-valori comunicano i dati relativi alle transazioni e alle persone alle autorità fiscali; la prima trasmissione è prevista per il 2027. Diventa quindi ancora più importante disporre di una documentazione propria solida sui dati di acquisto.
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