Giurisprudenza su Bitcoin e valori crittografici
Decisioni selezionate dei tribunali tedeschi in materia di valori crittografici, verificate sulla fonte primaria – con un'analisi del loro significato per la successione patrimoniale, la custodia e la redazione contrattuale. La raccolta viene costantemente aggiornata.
Aggiornato al 17 agosto 2026 · Prof. Dr. Frank Martin, notaio a Limburg an der Lahn
Diritto tributario
BFH, sentenza del 14.02.2023 – IX R 3/22: I profitti da criptovalute sono soggetti a imposta
La Corte tributaria federale (Bundesfinanzhof) ha stabilito che le valute virtuali (Currency Token come Bitcoin, Ether, Monero) costituiscono beni patrimoniali e che i profitti derivanti dalla loro cessione entro il termine annuale sono soggetti all'imposta sul reddito come operazioni di cessione privata (§ 23 comma 1 frase 1 n. 2 EStG). Non sussiste un deficit strutturale di attuazione che impedisca l'imposizione. Un Currency Token si considera acquistato anche mediante scambio con altre criptovalute; non è necessario un ritorno in euro per la soggezione a imposta.
Rilevanza per la prassi: Ogni trasferimento a titolo oneroso – anche lo scambio cripto-cripto e l'utilizzo come mezzo di pagamento – può costituire un'operazione di cessione soggetta a imposta. In caso di donazione e successione, invece, i dati di acquisto vengono mantenuti (§ 23 comma 1 frase 3 EStG) – un elemento centrale nella pianificazione successoria.
Fonte: bundesfinanzhof.de
Circolare del BMF del 06.03.2025: Questioni specifiche sul trattamento fiscale dei valori crittografici
L'amministrazione finanziaria ha aggiornato in modo completo la propria posizione amministrativa sui valori crittografici: trattamento di acquisto e cessione, operazioni di scambio, staking, lending, airdrop e hard fork, nonché obblighi di collaborazione e documentazione dei contribuenti. La circolare sostituisce quella precedente del 2022 ed è vincolante per gli uffici finanziari.
Rilevanza per la prassi: Chi trasferisce valori crittografici – sia tramite donazione, vendita o apporto in una società – dovrebbe soddisfare fin dall'inizio i requisiti di documentazione (momenti di acquisto, corsi, storico delle transazioni). Gli atti notarili offrono a tal fine un contributo solido.
Fonte: bundesfinanzministerium.de
Corte di giustizia UE, sentenza del 22.10.2015 – C-264/14 (Skatteverket/Hedqvist): il cambio di bitcoin in valute convenzionali è esente da IVA
Un imprenditore svedese intendeva acquistare e vendere professionalmente bitcoin contro corone, e viceversa, tramite un proprio sito Internet; il suo unico guadagno doveva derivare dal differenziale tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita, senza commissioni separate. Il Supremo tribunale amministrativo svedese ha chiesto alla Corte se tali operazioni siano soggette a IVA. La Quinta Sezione ha deciso in due passaggi. In primo luogo: il cambio è una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva IVA – il differenziale costituisce il corrispettivo, anche se non è fatturato come commissione. In secondo luogo: tale prestazione è esente ai sensi dell'articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva. La disposizione esenta le operazioni relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio. La Corte l'ha interpretata alla luce della sua finalità: le esenzioni per le operazioni finanziarie mirano a evitare le difficoltà di determinazione della base imponibile; escludere il bitcoin solo perché non ha corso legale priverebbe l'esenzione di effetto proprio là dove tali difficoltà si presentano. È quindi determinante che le parti accettino il bitcoin unicamente come mezzo di pagamento alternativo e che le unità non servano ad altro scopo. Le due esenzioni contigue non trovano invece applicazione: né la lettera d) (pagamenti e bonifici), né la lettera f), poiché il bitcoin non è un titolo che attribuisce un diritto di proprietà su una persona giuridica.
Rilevanza per la prassi: La decisione costituisce tuttora il fondamento, nel diritto dell'Unione, dell'imposizione IVA delle criptoattività; l'amministrazione finanziaria tedesca l'ha recepita nelle proprie istruzioni applicative in materia di IVA (sez. 4.8.3, comma 3a, UStAE, in relazione al § 4, n. 8, lett. b), della legge tedesca sull'IVA). In concreto: chi si limita a cambiare bitcoin in euro o a pagare con essi non genera IVA – il tema fiscale rilevante si sposta sulle imposte sui redditi (v. sopra la sentenza della Corte federale tributaria IX R 3/22). Due limiti sono importanti per la redazione degli atti. Da un lato, l'esenzione vale solo nella misura in cui il token serva esclusivamente come mezzo di pagamento; le unità con una funzione propria – ad esempio utility token o denaro di gioco virtuale, espressamente escluso dalle istruzioni – vanno valutate separatamente. Dall'altro, la sentenza riguarda soltanto il cambio in sé: le prestazioni di custodia, amministrazione e intermediazione relative alle criptoattività seguono regole proprie. Per gli atti notarili in cui il bitcoin è pattuito come prezzo o controprestazione – ad esempio nell'acquisto di un immobile contro criptoattività – ciò rappresenta un punto di partenza affidabile: il trasferimento di valore in sé non è gravato da IVA; restano da disciplinare la data di valutazione, la fonte del cambio e la documentazione ai fini delle imposte sui redditi.
Fonte: curia.europa.eu
Diritto civile, custodia ed esecuzione forzata
OLG Colonia, ordinanza del 26.06.2024 – 11 W 15/24: Il custode deve adottare tutte le misure ragionevolmente esigibili per la restituzione di valori crittografici
Un fiduciario era stato condannato in via definitiva a trasferire valori crittografici di rilevante ammontare da due wallet fiduciari a un nuovo fiduciario, e si era appellato all'impossibilità tecnica (chiave privata perduta). L'OLG Colonia ha confermato una penalità coercitiva ai sensi del § 888 ZPO: il debitore non aveva adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili – ragionevolmente esigibile è, in particolare, il coinvolgimento di fornitori specializzati nel recupero e di depositari regolamentati.
Rilevanza per la prassi: Chi detiene valori crittografici per conto di terzi – come fiduciario, custode o esecutore testamentario – è soggetto a estesi obblighi di diligenza. Gli accordi fiduciari e di custodia dovrebbero disciplinare fin dall'inizio in modo preciso le modalità di accesso, la gestione delle chiavi e i meccanismi di restituzione.
Fonte: nrwe.justiz.nrw.de
OLG Colonia, sentenza del 13.10.2021 – 11 U 56/20: il fiduciario di una ICO deve restituire le cripto-attività custodite alla fine del contratto
Un consulente fiscale custodiva come fiduciario, in due wallet, i proventi in cripto-attività di una ICO (Initial Coin Offering) del 2018 e, dopo la rottura con l'emittente, ha rifiutato per anni il pagamento – invocando doveri di verifica, onorari non pagati e, da ultimo, problemi tecnici. L'OLG di Colonia lo ha condannato alla restituzione ai sensi del § 667 BGB: con l'effettiva cessazione del contratto fiduciario (qui per recesso straordinario giustificato, § 626 BGB) la restituzione è divenuta esigibile; un diritto di ritenzione per gli onorari era escluso già dalla natura stessa del rapporto fiduciario. Da notare: la restituzione era dovuta non all'emittente stessa, bensì al fiduciario appena nominato, perché la procedura di opposizione promessa agli acquirenti nel whitepaper non era ancora stata completata – e il tetto di responsabilità concordato di 1,5 milioni di euro per negligenza doveva essere pronunciato già nel dispositivo della sentenza. Gli utility token offerti non sono stati qualificati né come strumenti finanziari né come attività di deposito o di moneta elettronica soggetta ad autorizzazione.
Rilevanza per la prassi: Questa sentenza è il giudizio di merito dietro l'ordinanza di penalità coercitiva del 2024 commentata sopra – insieme mostrano l'intero ciclo di vita di una fiducia crypto fallita, dal recesso all'esecuzione forzata. Chi struttura accordi fiduciari su cripto-attività dovrebbe disciplinare in modo espresso e coerente condizioni di pagamento, oneri di prova e di comunicazione, garanzia del compenso e limiti di responsabilità – è stata proprio l'interazione tra whitepaper, contratto fiduciario e condizioni generali ad alimentare qui anni di contenzioso.
Fonte: nrwe.justiz.nrw.de
OLG Düsseldorf, ordinanza del 19.01.2021 – I-7 W 44/20: il diritto al trasferimento di bitcoin è eseguibile mediante esecuzione sostitutiva
Un debitore era stato condannato in contumacia a trasferire 0,9 bitcoin a un indirizzo wallet del creditore precisamente indicato – e non ha adempiuto. Il tribunale regionale riteneva l'obbligo non sostituibile (§ 888 ZPO), perché solo il debitore conosce la propria private key. L'OLG Düsseldorf l'ha vista diversamente e ha autorizzato il creditore all'esecuzione sostitutiva ai sensi del § 887 ZPO: poiché il titolo non richiede che i coin provengano proprio da un wallet del debitore, il creditore può procurarsi sul mercato la quantità dovuta – analogamente a un mutuo di cose fungibili, cripto-attività «dello stesso genere, qualità e quantità» – e farla trasferire; il debitore deve anticipare i costi (qui circa 7.000 euro). Per il creditore è economicamente indifferente da chi provenga l'accredito sul suo wallet.
Rilevanza per la prassi: Insieme alla decisione di Colonia (sopra) si delinea la mappa dell'esecuzione forzata in ambito crypto: se il titolo ha ad oggetto una quantità generica («0,9 BTC al wallet X»), il creditore può, se necessario, far adempiere a spese del debitore; se invece si tratta della consegna di coin determinati, accessibili solo al debitore, resta solo la via della penalità coercitiva e dell'arresto coercitivo. Per la redazione dei contratti – anche negli atti notarili – ciò significa: formulare con precisione gli obblighi di prestazione in crypto (quantità, wallet destinatario, facoltà di approvvigionamento), affinché in caso di controversia resti aperta la via esecutiva più efficace.
Fonte: nrwe.justiz.nrw.de
Corte d'appello di Francoforte sul Meno, sentenza del 19.09.2025 – 7 U 80/24: l'assicuratore per la tutela legale è vincolato al parere dirimente – copertura dell'azione per un presunto vizio del wallet
Nel dicembre 2020 un assicurato aveva acquistato un hardware wallet al prezzo di 59,90 euro e vi aveva memorizzato 15,894 bitcoin. Poche settimane dopo constatava che i dati di accesso custoditi sul dispositivo erano stati trasferiti su un apparecchio estraneo e che le monete erano state alienate tramite una piattaforma di negoziazione; quantificava il danno in 769.011,19 euro. La sua assicurazione per la tutela legale negava la copertura per l'azione che intendeva promuovere contro la venditrice – mancherebbero un vizio esposto in modo concludente e le prospettive di successo –, segnalando però al contempo la possibilità di un parere dirimente («Stichentscheid»). L'avvocato dell'assicurato lo redigeva in quattordici pagine; l'assicuratore manteneva comunque il diniego. La Corte d'appello di Francoforte lo ha ritenuto vincolato a tale parere: ai sensi del § 18 ARB 2000 l'effetto vincolante viene meno solo se la presa di posizione si discosta in misura rilevante dalla reale situazione di fatto e di diritto. Dalla clausola non si ricava un obbligo di neutralità ulteriore – le parti affidano consapevolmente la decisione all'avvocato già incaricato dall'assicurato, tenuto dalle norme professionali a rappresentarne gli interessi (§ 3 comma 1 BRAO, § 1 comma 3 BORA); tutt'al più andrebbe negato l'effetto vincolante a pareri gravemente sconvenienti. Il parere dirimente non è inoltre un parere legale esaustivo: deve confrontarsi soltanto con i motivi della lettera di diniego, mentre l'assicuratore non può più far valere nel giudizio sulla copertura motivi di rifiuto addotti successivamente. Il collegio ha accertato l'obbligo di copertura per il controvalore dei 15,894 bitcoin – dunque non solo per il prezzo di acquisto del dispositivo – e ha riconosciuto le spese del parere, pari a 2.306,82 euro. Il ricorso per cassazione non è stato ammesso; presso la Corte federale di giustizia pende il procedimento IV ZR 212/25. Sul vizio dedotto non è quindi ancora stato deciso: si trattava unicamente della copertura assicurativa.
Rilevanza per la prassi: Per i detentori di criptoattività è qui che si decide l'aspetto economicamente determinante: il valore della causa si commisura al valore delle monete perdute e non al prezzo di acquisto dell'hardware; senza conferma di copertura, un'azione del genere è nei fatti difficilmente sostenibile. Le lettere di diniego dell'assicuratore non dovrebbero quindi essere accettate senza verifica: il parere dirimente dell'avvocato è uno strumento efficace e a carico dell'assicuratore, il quale deve mettere subito sul tavolo tutte le proprie obiezioni. Ne derivano due conseguenze sul piano della configurazione: chi custodisce personalmente criptoattività dovrebbe documentare fin dall'inizio, in modo idoneo alla prova, acquisto, consistenza e cronologia delle transazioni – in un giudizio di responsabilità contro il produttore o il venditore decide l'onere di allegazione e di prova. E chi assume la custodia per conto di altri – come fiduciario, esecutore testamentario o nell'ambito di una sistemazione successoria – dovrebbe chiarire chi farà valere quali pretese in caso di danno e come esse verranno finanziate.
Fonte: lareda.hessenrecht.hessen.de
Diritto della supervisione e quadro normativo
KG Berlino, sentenza del 25.09.2018 – (4) 161 Ss 28/18 (35/18): I Bitcoin non erano strumenti finanziari ai sensi della vecchia versione del KWG
Il Kammergericht ha assolto il gestore di una piattaforma di scambio di Bitcoin dall'accusa di esercizio non autorizzato di attività bancarie: i Bitcoin non erano né unità di conto ai sensi del KWG né moneta elettronica ai sensi dello ZAG; la prassi amministrativa contraria della BaFin superava i limiti dell'interpretazione consentita in ambito penale.
Rilevanza per la prassi: La decisione segna il punto di partenza dell'attuale regolamentazione – il legislatore ha reagito: dal 2020 i valori crittografici sono disciplinati dal KWG e l'attività di custodia di valori crittografici è soggetta ad autorizzazione (§ 1 comma 1a frase 2 n. 6 KWG); dalla fine del 2024 si applica inoltre il regolamento europeo MiCAR. Per la costituzione di imprese nel settore cripto, l'inquadramento regolatorio è oggi quindi un tema centrale della progettazione.
Fonte: dejure.org
Sviluppi attuali 2025/2026
FG Colonia, sentenza del 10.09.2025 – 3 K 194/23: I proventi dal cripto-lending sono soggetti all'aliquota fiscale personale
Per la prima volta un tribunale tributario ha classificato fiscalmente i proventi derivanti dal cosiddetto cripto-lending – la concessione a titolo oneroso e temporanea di Bitcoin ad altri utenti tramite una piattaforma: si tratta di altri redditi ai sensi del § 22 n. 3 EStG, da tassare con l'aliquota fiscale personale, e non di redditi di capitale soggetti a imposta forfettaria sostitutiva. Il Bitcoin non incorpora un credito pecuniario, per cui non sussiste un credito di capitale ai sensi del § 20 EStG.
Rilevanza per la prassi: La decisione mostra quanto sia diventata differenziata la tassazione delle singole modalità di utilizzo delle criptovalute. Non è passata in giudicato; il ricorso è pendente dinanzi al Bundesfinanzhof con il numero di fascicolo VIII R 23/25. Il seguito degli sviluppi è di interesse anche per la prevista riforma della tassazione delle criptovalute.
Fonte: comunicato stampa justiz.nrw.de
FG Norimberga, sentenza del 22.01.2025 – 3 K 760/22: I valori crittografici sono beni patrimoniali soggetti a imposta, anche lo scambio è tassabile
Il Finanzgericht di Norimberga ha confermato nella sostanza l'orientamento del Bundesfinanzhof: Bitcoin, Ether e unità comparabili soddisfano i requisiti di "altri beni patrimoniali" ai sensi del § 23 comma 1 frase 1 n. 2 EStG, purché siano trasferibili, negoziabili sul mercato e valutabili sul mercato. La tassazione dei profitti realizzati da operazioni di scambio non presuppone la conversione in valuta legale ("cashing out") – determinante è la realizzazione di un vantaggio economico.
Rilevanza per la prassi: Anche lo scambio di una criptovaluta con un'altra può costituire, entro il termine annuale, un'operazione di cessione privata soggetta a imposta. Per la documentazione delle operazioni di acquisto – anche nell'ambito di trasferimenti notarili – questo è un aspetto importante.
Fonte: gesetze-bayern.de (BeckRS 2025, 7241)
Novità legislative
Legge sulla trasparenza fiscale dei valori crittografici (KStTG) – in vigore dal 1° gennaio 2026
Il KStTG recepisce la direttiva europea DAC8: i fornitori di servizi su valori crittografici (borse, custodi) raccolgono e comunicano alle autorità finanziarie i dati delle transazioni e i dati personali dei loro utenti. La prima trasmissione è prevista per il 2027 (per i dati a partire dal 2026). Termina così la sostanziale opacità delle transazioni in criptovalute nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
Rilevanza per la prassi: La documentazione probante del momento e dei costi di acquisto e della provenienza dei patrimoni diventa un obbligo imprescindibile – anche per evitare stime svantaggiose. Gli atti notarili relativi ad acquisto e trasferimento offrono a tal fine un contributo solido.
Fonte: gesetze-im-internet.de
In programma: abolizione del periodo di detenzione annuale a partire dal 2027 (progetto di legge)
Il Governo federale intende abolire il periodo di detenzione annuale previsto dal § 23 EStG per i valori crittografici privati e tassare in futuro i profitti da criptovalute indipendentemente dalla durata della detenzione (attribuzione ai redditi di capitale, imposta sostitutiva). Entrata in vigore prevista: 1° gennaio 2027. Si tratta di un progetto di legge, non ancora di diritto vigente – l'iter parlamentare e questioni di dettaglio essenziali (tutela delle posizioni già maturate, compensazione delle perdite) restano aperti. I disegni di legge fiscali del Governo del 14 agosto 2026 (legge fiscale annuale 2026, legge di accompagnamento al bilancio 2027) non contengono ancora tale disciplina.
Rilevanza per la prassi: Fino alla promulgazione si applica la disciplina attualmente in vigore. Per maggiori dettagli, si veda l'articolo Bitcoin e imposte: abolizione del periodo di detenzione a partire dal 2027.
FAQ sul tema
No. Sono soggette a imposta le cessioni effettuate entro un anno dall'acquisto (§ 23 EStG; BFH IX R 3/22). Trascorso il termine annuale, i guadagni derivanti dal patrimonio privato sono, secondo l'attuale disciplina giuridica, esenti dall'imposta sul reddito. Per le costellazioni di staking e lending si applicano particolarità (circolare del BMF del 06.03.2025).
Essa dimostra che i depositari di cripto-valori non possono invocare frettolosamente l'impossibilità tecnica: davanti al tribunale conta se sono stati compiuti tutti i tentativi di recupero ragionevolmente esigibili – anche tramite fornitori specializzati. Concetti chiari di custodia e accesso evitano tali conflitti.
La sua affermazione centrale è superata: nel 2020 il legislatore ha espressamente incluso i cripto-valori nel KWG, rendendo l'attività di custodia di cripto-valori soggetta ad autorizzazione; dalla fine del 2024 si applica il MiCAR. La decisione rimane comunque rilevante come punto di partenza di tale evoluzione.
Secondo la sentenza del FG Köln del 10.09.2025 (3 K 194/23), i proventi derivanti dal prestito a titolo oneroso di Bitcoin costituiscono altri redditi ai sensi del § 22 Nr. 3 EStG e sono soggetti all'aliquota fiscale personale, non all'imposta forfettaria sui redditi di capitale. La decisione non è passata in giudicato; il ricorso è pendente presso il BFH con il numero VIII R 23/25.
Sì, in futuro. Con la legge sulla trasparenza fiscale dei cripto-valori (KStTG, attuazione della DAC8), in vigore dal 1° gennaio 2026, i fornitori di servizi su cripto-valori comunicano i dati relativi alle transazioni e alle persone alle autorità fiscali; la prima trasmissione è prevista per il 2027. Diventa quindi ancora più importante disporre di una documentazione propria solida sui dati di acquisto.
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